Con la pubblicazione del DM 188/2020 vengono definiti i criteri tecnici sulla base dei quali i rifiuti in carta e cartone cessano di essere tali (end of waste) per venire reimpiegati in nuovi cicli produttivi, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il regolamento end of waste per carta e cartone è entrato in vigore il 24 febbraio 2021. Consente di ottimizzare le già importanti performance del comparto cartario, il più circolare di tutti, superando le criticità che ancora permanevano nel “ciclo dei riciclo” in cartiera, a partire dall’allineamento con la norma tecnica UNI EN 643.CONSULTA IL DECRETO EOW CARTA E CARTONE
I produttori di carta e cartone recuperati, ovvero i gestori di impianti autorizzati al recupero di carta e cartone, devono adeguarsi ai criteri della norma UNI EN 643 attestandone il rispetto; in questo modo:
Applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un organismo accreditato, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti del nuovo regolamento.
Redigere per ogni lotto di produzione una dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200), come specificato all’art. 5 del DM 188/2020, utilizzando il format di cui all’allegato 3; laddove con “lotto di carta e cartone recuperati” si intende: un “quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate”.
Inviare la dichiarazione di conformità all’autorità e all’ARPA/APPA competenti tramite una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
Conservare la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o la sede legale, anche in formato elettronico, tenendola a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
Conservare per un anno, presso l’impianto di recupero o la sede legale, un campione di carta e cartone recuperati, che dovrà essere prelevato come descritto in allegato 1, lettera b), al DM 188/2020 ovvero in conformità alla norma UNI 10802.
Qualora vi siano procedure di recupero già autorizzate, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, dovrà essere presentato all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, al fine di attestare la conformità dei materiali recuperati ai nuovi requisiti definiti dal DM 188/2020.