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Interpello 2/2022: obbligo di sorveglianza dei lavoratori

INTERPELLO 2/2022 - IN MERITO ALL’ “OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI EX ART. 18 COMMA 1 LETTERA C) ED ART. 41 DLGS 81/08 E SMI”.

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, seduta commissione del 20/10/2022 la risposta ad interpello in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”.


Il nuovo interpello si sofferma sul tema dell’obbligo di sorveglianza sanitaria cercando di chiarire se questo adempimento ‘sia da collegarsi rigidamente’ all'interno degli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 stabilisce connessi con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente, oppure se, il datore di lavoro debba, in generale, ‘tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica’.
Il Ministero del Lavoro ritiene che la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41.

Le disposizioni contenute nel "Testo unico salute e sicurezza" prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l'articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008.

 

Interpello 2/2022