
Inquinanti organici persistenti: modificati gli allegati IV e V del Regolamento 2019/1021/UE
Il testo introduce, nel Regolamento 1021 del 2019, l'articolo 21-bis: Disposizioni transitorie, che prevede:
- Il valore di 10 µg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell’allegato IV fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 µg/kg di cui all’allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre 2023.
- Il valore di 15 µg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell’allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 µg/kg di cui all’allegato IV si applica a decorrere dal 10 gennaio 2025.
Inoltre, sono modificati gli allegati IV e V.
Il testo entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, ma si applica dal 10/06/2023.
In quanto regolamento, ricordiamo che entra in vigore, direttamente in ogni stato membro, senza ulteriori atti interni allo Stato.
Entrata in vigore: 29/12/2022