
Dm 07/08/2023 - Esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR
Pubblicato il DM 07/08/2023 di Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. Il testo entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione dalla sua data, abrogato il DM 90 del 2000.
Secondo il testo sono esentate dalla nomina del Consulente le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
- rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
- rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
- al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
- al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
- al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».
L’articolo 4 definisce i “Casi di esenzione per trasporti in colli”, l’articolo 5 i “Casi di esenzione per spedizioni occasionali”, il successivo i “Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione”. Infine l’articolo 7 definisce le prescrizioni di sicurezza.
Entrata in vigore: 05/10/2023