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Fanghi trattamento reflui - Chiarimenti del MASE

Il Mase risponde alla regione Abruzzo in merito ai fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

In particolare,  si chiede di chiarire:

  1. a) Se gli impianti di depurazione privi di autorizzazione ai sensi della Parte IV del DLgs 152/06, Testo Unico Ambientale, ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124, nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269, possano ricevere i fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente ai fini del completamento del complessivo processo di trattamento, previa comunicazione all’autorità competente e nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 3, lett. c); 
  2. b) di fornire chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria al trasporto di detti fanghi nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110, comma 3 lett. c) TUA.

Il Mase, dopo avere richiamato la normativa e la giurisprudenza conclude, in estrema sintesi,  che l'impianto di depurazione che riceve fanghi da trattamento acque reflue al solo fine di completare il processo di trattamento degli stessi non necessità dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ma deve rispettare le norme sulla tracciabilità dei materiali conferiti quindi tenuta registri, documentazione di trasporto e tutto quanto previsto dal Testo Unico Ambiente.