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Mase - Decreto 28 Marzo 2018 - Rifiuti

Pubblicata dal MASE la risposta ad un interpello di richiesta di Chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
 
Il quesito, posto da Confindustria nell'estate 2024, richiede chiarimenti interpretativi circa l’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e, nello specifico, di “confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti: 
- produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari 97.870 t/a;
- produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a; 
- utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a per un complessivo di 233.100 ton/a. 
Considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali”.
 
In estrema sintesi, secondo il Ministero, non appare  possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero.