La tua azienda spedisce o trasporta merci o rifiuti pericolosi? Effettui operazioni di carico o scarico?
Tra gli obblighi di chi esegue questo tipo di attività, previsti dal Regolamento ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, vi è la nomina del Consulente ADR.
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Con l’entrata in vigore dell’ADR 2023 prevista il 1° gennaio 2023, viene soppressa la misura transitoria prevista dall’ADR 2019 secondo la quale “le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizione del 1.8.3 .1 applicabili al 1°gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.
Questo significa che entro il 31 dicembre 2022 tutte le aziende che spediscono merci e/o rifiuti pericolosi soggetti ad ADR dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, il cosiddetto Consulente ADR.
Attualmente in Italia è vigente il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 che prevede l’esenzione di tale obbligo per le imprese che effettuano operazioni di trasporto, carico e scarico di merci e/o rifiuti pericolosi soggetti ad ADR in quantitativi limitati (esenzione parziale ai sensi del par. 1.1.3.6 ADR ed esenzione totale ai sensi del CAP 3.4 ADR) o che avvengono occasionalmente solo per le merci che presentano un grado di pericolosità o di inquinamento minimi (merci appartenenti alla categoria di trasporto 3). Tale decreto, tuttavia, non prende in considerazione la figura dello speditore per la quale è necessario fare riferimento alla normativa ADR.
Ad oggi non sono confermati i regimi di esenzione dalla nomina per le imprese che effettuano le sole operazioni di spedizioni di merci e/o rifiuti pericolosi soggetti ad ADR.

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